Dal 5 gennaio 2021, in base alla Direttiva (UE) 2018/85 (recepita con D. Lgs. 116/20), le aziende che, nell’ambito del UE producono o importano prodotti che contengono determinate sostanze pericolose (definite dalla direttiva sostanze estremamente preoccupanti-SVHC) presenti in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) tramite apposito portale una serie di informazioni.
Si consideri che la direttiva coinvolge un grandissimo numero di aziende perché le sostanze cosiddette SVHC possono essere presenti in una consistente quantità di prodotti di uso comune o in loro componenti.
Ad esempio possono essere presenti si nella composizione dei materiali strutturali (una sostanza contenuta in un metallo piuttosto che in un materiale plastico) o in parti che consentono la giunzione (una colla, un mastice, ecc) o ancora un trattamento di superficie (vernice, ricopertura, ecc.).
Si noti bene che il limite di concentrazione pari a 0,1% in peso della sostanza SVHC si applica a ogni articolo. Nel caso di un oggetto costituito da più articoli, uniti insieme o assemblati (oggetti complessi), tale limite si applica a ciascun componente.
Ad esempio nel caso di un’autovettura : i sedili, il volante, il cruscotto, il parafanghi, le lampadine, il fanale, la carrozzeria, i diversi componenti del motore, i pneumatici, ecc
Al fine di ottemperare alla direttiva, ciascun produttore, assemblatore, importatore e distributore dovrà effettuare una attenta valutazione della presenza e della relativa concentrazione di sostanze pericolose (SVHC) nei propri articoli prendendo in considerazione le sostanze che entrano negli stessi in base al proprio ciclo produttivo ma anche coinvolgendo i fornitori di componenti che possono contenere SVHC.