La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione.  L’Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41.

Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti. Lo scorso 3 novembre il Senato lo aveva approvato con la maggioranza dei due terzi, di conseguenza, entra subito in vigore e non è sottoponibile a referendum.

In particolare si riporta il nuovo testo di questi articoli:

Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI ANIMALI».

Articolo 41: « L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ALLA SALUTE, ALL’AMBIENTE. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI».

L’articolo 9 fa parte dei principi fondamentali della Costituzione e conteneva già la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della nazione, ma con la riforma, la tutela si allarga all’ambiente, alla biodiversità, agli ecosistemi e agli animali.

La modifica all’articolo 41 sancisce invece che la salute e l’ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Ciò significa che ogni norma giuridica che varchi questo limite potrà d’ora innanzi essere dichiarata illegittima in quanto incostituzionale.