Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

E’ stato pubblicato  il decreto interministeriale 11 febbraio 2021, emanato da Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2019/130 e la direttiva (UE) 2019/983, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il comunicato che rende nota l’adozione è stato pubblicato in GU Serie Generale n.44 del 22-02-2021.

Il decreto sostituisce gli allegati XLII e XLIII al Dlgs 81/2008 e introduce 13 nuove sostanze cancerogene nell’allegato XLII (elenco di sostanze, miscele e processi), ovvero:

  1. Tricloroetilene
  2. 4,4 ‘- Metilendianilina
  3. Epicloridrina
  4. Etilene dibromuro
  5. Etilene dicloruro
  6. Cadmio e suoi composti inorganici
  7. Berillio e composti inorganici del berillio
  8. Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
  9. Formaldeide
  10. Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
  11. Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37
  12. Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore

Sono inoltre inseriti due nuovi processi nell’allegato XLIII:

  1. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
  2. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel
Il recente decreto 11.02.21 introduce nella lista delle sostanze e dei processi cancerogeni (allegati XLII e XLIII deld D.Lgs. 81) diverse sostanze largamente diffuse in molti processi industriali.
Fra questi:
  1. Cadmio e Berillio:  contenuti in molte leghe per la saldatura dei metalli.
  2. Formaldeide: sostanza che trova un largo impiego nella produzione di pannelli in legno, nei collanti per legno (e quindi è un inquinante indoor fra i più diffusi) oltre essere presente in molte resine plastiche, collanti e isolanti. Infine se ne ritrova un uso diffuso come agente disinfettante o fumigante.
  3. Miscele di idrocarburi policiclici aromatici: inquinanti spesso presenti in ambiente industriale ad esempio come elementi di degradazione termica di oli e idrocarburi.
  4. Emissioni di gas di scarico dei motori diesel: si tratta di inquinanti largamente diffusi a causa dell’impiego di veicoli  o mezzi d’opera diesel (carrelli, spazzatrici, trattori, camion, macchine movimento terra, ecc.).
  5. Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna: Il cui contatto è facilmente riscontrabile in tutte le situazioni di riparazione o manutenzione su motori (diesel e non).
Queste nuove sostanze integrano l’elenco già aggiornato in tempi recenti (ad es. con cromo, fibre ceramiche, silice libera cristallina, ossido di etilene e diversi solventi) rendendo il fenomeno dell’esposizione ad agenti cancerogeni un tipo di rischio presente in molte attività.
La caratteristica comune di queste nuove sostanze e processi è quello di essere caratterizzate da un largo spettro di diffusione confermando lo spostamento del rischio professionale cancerogeno da rischio di nicchia a rischio di massa. 
 
La diffusione del fenomeno, un tempo limitato a pochi settori, presenta quindi ricadute importanti sull’ organizzazione di un gran numero di aziende e sulle responsabilità dei soggetti che ne sono sono coinvolti.
 
Il  decreto 81, a riguardo, prevede in caso di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni diverse misure fra cui:
1) La sostituzione dell’agente, l’impiego a circuito chiuso o la segregazione;
2) La valutazione del rischio con misurazioni e monitoraggio biologico;
3) La riduzione al minimo dei soggetti esposti;
4) Il controllo sanitario e l’istituzione del registro degli esposti.
 
Tra le prime attività da pianificare ci sono: uno screening di presenza del rischio, l’aggiornamento della DVR specifica ai sensi del Dlgs 81/08 unitamente alla misura dell’agente, la verifica di adeguatezza delle misure adottate, la congruità del controllo sanitario.

Gli allegati relativi a processi sostanze cancerogene e mutagene del D.Lgs. 81/08, così aggiornati dopo la pubblicazione del decreto interministeriale 11 febbraio 2021 sono i seguenti:

ALLEGATO XLII

Elenco di Sostanze, Miscele¹ e Processi

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2.1 lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

ALLEGATO XLIII

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

NOME AGENTE N. CE (1) N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni Misure transitorie
8 ore(3) Breve durata (4)
mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7) mg/m3 (5) ppm (6) f/ml (7)
Polveri di legno duro 2(8) Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023.
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo) 0,005 Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025.

Valore limite: 0,025 mg/m’ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 0,3
Polvere di silice cristallina respirabile 0,1 (9)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 1 Cute (10)
Cloruro di vinile monomero 200-831-0 75-01-4 2,6 1
Ossido di etilene 200-849-9 75-21-8 1,8 1 Cute (10)
1,2-Epossipropano 200-879-2 75-56-9 2,4 1
Tricloroetilene 201-167-4 79-01-6 54,7 10 164,1 30 Cute (10)
Acrilammide 201-173-7 79-06-1 0,1 Cute (10)
2-Nitropropano 201-209-1 79-46-9 18 5
o-Toluidina 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 Cute (10)
4,4′- Metilendianilina 202-974-4 101-77-9 0,08 Cute (10)
Epicloridrina 203-439-8 106-89-8 1,9 Cute (10)
Etilene dibromuro 203-444-5 106-93-4 0,8 0,1 Cute (10)
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 2,2 1
Etilene dicloruro 203-458-1 107-06-2 8,2 2 Cute (10)
Idrazina 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 Cute (10)
Bromoetilene 209-800-6 593-60-2 4,4 1
Cadmio e suoi composti inorganici 0,001 (12) Valore limite 0,004 mg/m3(13) fino all’ 11 luglio 2027.
Berillio e composti inorganici del berillio 0,0002 (12) sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (14) Valore limite 0,0006 mg/m³ fino all’ 11 luglio 2026.
Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico 0,01(12) Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall’11 luglio 2023.
Formaldeide 200-001-8 50-00-0 0,37 0,3 0,74 0,6 sensibilizzazione cutanea (15) Valore limite di 0,62 mg/m³ 0 0,5 ppm (3) per i settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione fino all’ 11 luglio 2024.
4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina) 202-918-9 101-14-4 0,01 Cute (10)
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel 0,05 (11) Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023.

Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

 

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37 Cute (10)
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’intemo del motore Cute (10)

NOTE
(1) N. CE (ossia EINECS, EL1NCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l’esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(5) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6) ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m³).
(7) f/ml= fibre per millilitro.
(8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(9) Frazione respirabile.
(10) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(11) Misurate sotto forma di carbonio elementare.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
(14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.